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7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/71 |
Articolo 61
(ex articolo 54 del TCE)
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.