7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/64


Articolo 42

(ex articolo 36 del TCE)

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

a)

per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b)

nel quadro di programmi di sviluppo economico.