7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/64


Articolo 41

(ex articolo 35 del TCE)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a)

un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;

b)

azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.