7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/64 |
Articolo 41
(ex articolo 35 del TCE)
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) |
un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune; |
b) |
azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti. |