7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/51 |
Articolo 4
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) |
mercato interno; |
b) |
politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; |
c) |
coesione economica, sociale e territoriale; |
d) |
agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; |
e) |
ambiente; |
f) |
protezione dei consumatori; |
g) |
trasporti; |
h) |
reti transeuropee; |
i) |
energia; |
j) |
spazio di libertà, sicurezza e giustizia; |
k) |
problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato. |
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.