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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/318 |
PROTOCOLLO (N. 33)
SULL'ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.