7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/46 |
Articolo 185
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.