7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/35 |
Articolo 87
Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.