7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/34


Articolo 84

Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.

Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.

Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.