7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/29 |
Articolo 68
Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.
L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.
Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.