7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/29


Articolo 68

Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.

L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.

Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.