7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/25 |
Articolo 57
1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
a) |
l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo 8, |
b) |
l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi. |
2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.