7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/25 |
Articolo 56
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.