7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/21 |
Articolo 42
I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.