7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/21


Articolo 42

I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.