7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/18


Articolo 29

Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa, a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.