7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/14


Articolo 21

Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.

Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea constata l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.