7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/13


Articolo 20

Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.

Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.

Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreché le parti non si siano già accordate in merito.