7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/12 |
Articolo 17
1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:
a) |
alla Comunità o alle imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti. A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle imprese comuni; |
b) |
a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:
In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione. |
2. La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso.
4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.