7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/9


Articolo 10

La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.