7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/9 |
Articolo 10
La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.