26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/391


CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2.   La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.