|
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/391 |
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
TITOLO V
CITTADINANZA
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.