26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/391


CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.