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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/391 |
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.