26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
CAPO 2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 29
(ex articolo 15 del TUE)
Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.