24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/6


ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 30

1.   Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla Croazia un'assistenza finanziaria temporanea (in prosieguo: «strumento di transizione») per svilupparne e rafforzarne la capacità amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare il diritto dell'Unione e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. Tale assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e limitati investimenti su scala ridotta accessori a questi.

2.   L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.

3.   Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti alla costruzione istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri.

4.   Gli stanziamenti d'impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi correnti, per la Croazia ammontano in totale a 29 milioni di EUR nel 2013 al fine di rispondere alla priorità nazionali e orizzontali.

5.   L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa e attuata in conformità del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o in base ad altri provvedimenti tecnici necessari al funzionamento dello strumento di transizione, che devono essere adottati dalla Commissione.

6.   Particolare attenzione è prestata a garantire un'adeguata complementarità con il sostegno previsto del Fondo sociale europeo alla riforma amministrativa e alle capacità istituzionali.