24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/6


ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 3

1.   La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai capi di Stato o di governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo.

2.   La Croazia aderisce alle decisioni e agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

3.   La Croazia si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri. La Croazia rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che derivano da tali dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderà le misure che possano risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

4.   La Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 5.

5.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide di apportare alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica i testi adattati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   La Croazia si impegna, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 4, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri.

7.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può integrare l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli pertinenti firmati prima della data di adesione.