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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 2
ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE 2
PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 298
1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 336.