26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 2
ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE 2
PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 296
(ex articolo 253 del TCE)
Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.
Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.
In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.