26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

LE ISTITUZIONI

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 235

1.   In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3.   Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4.   Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.