26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE QUINTA
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 1
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 211
(ex articolo 181 del TCE)
Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.