26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PARTE TERZA

POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO XVIII

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo 178

(ex articolo 162 del TCE)

I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.