26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE TERZA
POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO XVIII
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo 178
(ex articolo 162 del TCE)
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.