26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PARTE TERZA

POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO XIII

CULTURA

Articolo 167

(ex articolo 151 del TCE)

1.   L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2.   L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,

conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,

scambi culturali non commerciali,

creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3.   L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4.   L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.