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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE TERZA
POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO VI
TRASPORTI
Articolo 94
(ex articolo 74 del TCE)
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito dei trattati, deve tener conto della situazione economica dei vettori.