26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/1


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

PARTE TERZA

POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 26

(ex articolo 14 del TCE)

1.   L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.

2.   Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.