29.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/1


PROTOCOLLO

CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

2010/C 263/01

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

denominati «LE ALTE PARTI CONTRAENTI»,

CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell’ 11 e 12 dicembre 2008 e nell’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l’11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

L’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all’articolo 189, secondo comma, e all’articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107, secondo comma, e all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria

1

Spagna

4

Francia

2

Italia

1

Lettonia

1

Malta

1

Paesi Bassi

1

Austria

2

Polonia

1

Slovenia

1

Svezia

2

Regno Unito

1

2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a)

con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b)

con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure

c)

attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3.   In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.».

Articolo 2

Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1o dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 3

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a deich.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundratio.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

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