12008E342

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - Articolo 342 (ex articolo 290 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0193 - 0193


Articolo 342

(ex articolo 290 del TCE)

Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti.

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