12008E278

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 5: La Corte di giustizia dell'Unione europea - Articolo 278 (ex articolo 242 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0166 - 0166


Articolo 278

(ex articolo 242 del TCE)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

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