12008E247

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Commissione - Articolo 247 (ex articolo 216 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0157 - 0157


Articolo 247

(ex articolo 216 del TCE)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

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