Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE QUINTA: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE - Articolo 216
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0144 - 0144
Articolo 216 1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. --------------------------------------------------