12008E156

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE - TITOLO X: POLITICA SOCIALE - Articolo 156 (ex articolo 140 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0117 - 0117


Articolo 156

(ex articolo 140 del TCE)

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione,

- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,

- la formazione e il perfezionamento professionale,

- la sicurezza sociale,

- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

- l'igiene del lavoro;

- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo รจ pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

--------------------------------------------------