Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE - TITOLO IX: OCCUPAZIONE - Articolo 149 (ex articolo 129 del TCE)
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0113 - 0113
Articolo 149 (ex articolo 129 del TCE) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. --------------------------------------------------