Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE PRIMA: PRINCIPI - TITOLO II: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE - Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0055 - 0055
Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE) 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea. --------------------------------------------------