12007P035

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO IV - SOLIDARIETÀ - Articolo 35 - Protezione della salute

Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0009 - 0009


Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

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