12007P012

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO II - LIBERTÀ - Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione

Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0005 - 0005


Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

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