12007P005

Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO I - DIGNITÀ - Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0003 - 0003


Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

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