Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO I - DIGNITÀ - Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0003 - 0003
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. --------------------------------------------------