12006M029

Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) - Titolo VI - Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 29

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0023 - 0024
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0021 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0162 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0061


Articolo 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32,

- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32,

- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

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