12006M019

Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) - Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 19

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0018 - 0018
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0017 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0159 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0060


Articolo 19

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

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