12006M018

Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) - Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 18

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0017 - 0018
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0016 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0159 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0060


Articolo 18

1. La presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.

2. La presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

3. La presidenza è assistita dal segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.

5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.

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