12006E242

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 1 - Le istituzioni - Sezione 4 - La Corte di giustizia - Articolo 242

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0149 - 0149
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0129 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0275 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0064 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 242

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

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