12006E224

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 1 - Le istituzioni - Sezione 4 - La Corte di giustizia - Articolo 224

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0142 - 0143
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0123 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0270 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0061 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 224

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.

--------------------------------------------------