12006E205

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 1 - Le istituzioni - Sezione 2 - Il Consiglio - Articolo 205

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0136 - 0137
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0118 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0264 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0058 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 205 [4]

1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata‚ ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio | 12 |

Repubblica ceca | 12 |

Danimarca | 7 |

Germania | 29 |

Estonia | 4 |

Grecia | 12 |

Spagna | 27 |

Francia | 29 |

Irlanda | 7 |

Italia | 29 |

Cipro | 4 |

Lettonia | 4 |

Lituania | 7 |

Lussemburgo | 4 |

Ungheria | 12 |

Malta | 3 |

Paesi Bassi | 13 |

Austria | 10 |

Polonia | 27 |

Portogallo | 12 |

Slovenia | 4 |

Slovacchia | 7 |

Finlandia | 7 |

Svezia | 10 |

Regno Unito | 29. |

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.

[4] Articolo modificato dall'atto di adesione del 2003. Vedasi appendice alla fine della presente pubblicazione.

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