12006E106

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO VII - Politica economica e monetaria - Capo 2 - Politica monetaria - Articolo 106

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0088 - 0088
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0076 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0221 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0036 - versione consolidata


Articolo 106

1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

--------------------------------------------------