Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte prima - Principi - Articolo 4
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0045 - 0046
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0041 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0182 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0008 - versione consolidata
Articolo 4 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. --------------------------------------------------